Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

27 Agosto 2024
TESTO UNICO SICUREZZA 81/2008 AGGIORNATO

Art. 217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite
d’esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprende
misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello dell’esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

L'Art. 217 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure che il datore di lavoro deve adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali nei luoghi di lavoro. Queste disposizioni si applicano quando la valutazione dei rischi evidenzia che i valori limite di esposizione possono essere superati, richiedendo quindi l'implementazione di un programma d’azione per prevenire tali superamenti.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

TESTO UNICO SICUREZZA 81/2008 AGGIORNATO

Dettaglio Tecnico-Giuridico

Definizione e Attuazione di un Programma d’Azione:

Condizioni per l'Azione: Se la valutazione dei rischi (Art. 17, comma 1, lettera a) indica un possibile superamento dei valori limite di esposizione, il datore di lavoro deve elaborare e attuare un programma d'azione.
Misure da Considerare: a. Metodi di Lavoro Alternativi: Implementazione di metodi di lavoro che riducano l'esposizione alle radiazioni ottiche. b. Scelta delle Attrezzature: Preferenza per attrezzature che emettono meno radiazioni ottiche, considerando il tipo di lavoro svolto. c. Riduzione Tecnica dell’Emmissione: Uso di dispositivi di sicurezza, schermature o altri meccanismi di protezione per ridurre l’emissione delle radiazioni. d. Manutenzione: Programmi di manutenzione delle attrezzature, dei luoghi e delle postazioni di lavoro per garantire il funzionamento sicuro. e. Progettazione dei Luoghi di Lavoro: Adeguata progettazione e struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro per minimizzare l'esposizione. f. Limitazione dell’Esposizione: Riduzione della durata e dell’intensità dell'esposizione. g. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): Fornitura e uso di DPI adeguati. h. Istruzioni del Fabbricante: Considerazione delle istruzioni fornite dai produttori delle attrezzature in uso.

Segnaletica e Limitazione dell’Accesso:

Identificazione dei Luoghi di Lavoro: I luoghi dove i lavoratori potrebbero essere esposti a radiazioni ottiche superiori ai valori limite devono essere segnalati chiaramente.
Limitazione dell’Accesso: Queste aree devono essere identificate e l'accesso limitato, ove tecnicamente possibile.

Adattamento delle Misure per Lavoratori Sensibili:

Gruppi Particolarmente Sensibili: Le misure adottate devono essere adattate alle esigenze dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, come specificato nel presente articolo.

Sintesi

L'Art. 217 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, in caso di superamento dei valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali, il datore di lavoro è obbligato a implementare un programma d'azione mirato a prevenire tali superamenti. Questo programma deve includere una serie di misure tecniche e organizzative, come l'adozione di metodi di lavoro alternativi, la scelta di attrezzature con emissioni ridotte, e l'uso di dispositivi di protezione. Inoltre, i luoghi di lavoro devono essere segnalati e l'accesso limitato in presenza di rischi elevati, con particolare attenzione ai lavoratori sensibili al rischio.

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