Art. 244 - Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità

10 Gennaio 2026
TESTO UNICO SICUREZZA 81/2008 AGGIORNATO

Art. 244. Registrazione dei tumori

  • 1. L’INAIL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari.
    A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all’articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e da altre amministrazioni pubbliche.
    I sistemi di monitoraggio di cui al presente numero altresì integrano i flussi informativi di cui all’articolo 8.

    2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all’INAIL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al numero 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

    3. Presso l’INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate.
    a) Ai casi di cui all’allegato XLIII-ter dell’articolo 261 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sotto la denominazione Neoplasie correlate all’amianto.
    b) Ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS).
    c) Ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al numero 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
    c-bis) Ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.

    4. L’INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

    5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai numeri 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con le regioni e province autonome.

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TESTO UNICO SICUREZZA 81/2008 AGGIORNATO

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