Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e redige il relativo documento previsto dall’articolo 17, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, ove previsto, con il medico competente.
Le attività di valutazione e redazione del documento sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dei rischi deve essere rielaborata in caso di:
- Modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro.
- Evoluzione tecnica, di prevenzione o protezione.
- Infortuni rilevanti.
- Risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.
A seguito di tali modifiche, il documento di valutazione deve essere aggiornato entro trenta giorni e le misure di prevenzione devono essere immediatamente adeguate. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere informato e può accedere alla documentazione relativa.
Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce.
I datori di lavoro con un massimo di 10 dipendenti possono effettuare la valutazione dei rischi seguendo le procedure standardizzate. Fino all’entrata in vigore di tali procedure, essi possono autocertificare l’effettuazione della valutazione, con esclusione di alcune attività particolarmente rischiose.
I datori di lavoro con un massimo di 50 dipendenti possono utilizzare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. In attesa dell’elaborazione di tali procedure, si applicano le disposizioni generali per la valutazione dei rischi.
6-bis. Le procedure standardizzate devono rispettare le disposizioni dell’articolo 28, anche per le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV.
6-ter. Con decreto ministeriale sono individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, basandosi su criteri oggettivi derivati dagli indici infortunistici e dalle malattie professionali. Le aziende in questi settori possono utilizzare un modello semplificato per dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi.
6-quater. Con decreto ministeriale sono definiti strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra cui strumenti informatizzati basati su modelli europei.
7.Le procedure standardizzate non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:- A.Aziende ad alto rischio, quali centrali termoelettriche, impianti e attività nucleari, aziende minerarie, e altre previste dalla normativa.
- B.Aziende in cui si svolgono attività che comportano esposizione a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche per la riproduzione o amianto.
- C. soppressa dall’art.29 del D.lgs. 05 agosto 2009, n. 106
Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.