Art. 207. Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intendono per:
a) «campi elettromagnetici», campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;
b) «effetti biofisici diretti», effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno di un campo elettromagnetico, che comprendono:
1. effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi;
2. effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali.
Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari
e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro;
3. correnti negli arti;
c) «effetti indiretti», effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:
1. interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo;
2. rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici;
3. innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4. incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
5. correnti di contatto;
d) «valori limite di esposizione (VLE)», valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;
e) «VLE relativi agli effetti sanitari», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;
f) «VLE relativi agli effetti sensoriali», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;
g) «valori di azione (VA)», livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel presente capo. Nell’allegato XXXVI, parte II:
1. per i campi elettrici, per «VA inferiori» e «VA superiori» s’intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;
2. per i campi magnetici, per «VA inferiori» s’intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per «VA superiori» i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.