Art. 58. Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 284,77 a euro 1.139,07 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 569,54 a 2.278,14 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2.847,69 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.