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Aggiornamento: Maggio 2026

ALLEGATO XX A Costruzione E Impiego Di Scale Portatili

ALLEGATI
Testo Unico sulla sicurezza
Allegato XX-A
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Costruzione E Impiego Di Scale Portatili

1. E’ riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:

a) le scale portatili siano costruite conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla Norma Tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale.

Per laboratori ufficiali si intendono:

- laboratorio dell’inail;
- laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
- laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente ALLEGATO, con Decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
- laboratori dei Paesi membri dell’Unione Europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
- una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
- le indicazioni utili per un corretto impiego;
- le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
- gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio) dei certificati delle prove previste dalla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
- una dichiarazione del costruttore di conformità alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.

2. L’attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell’Unione Europea o in un altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa Italiana in materia.

NOTE ALL'ALLEGATO

Le scale portatili devono essere costruite conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 131, parte 1 e parte 2. Questa norma europea è suddivisa in più parti e si applica alle scale portatili utilizzate in ambito domestico, commerciale e industriale. In particolare:

Parte 1a: La Parte 1 della norma UNI EN 131 stabilisce i requisiti generali per le scale, inclusi i materiali, le dimensioni e le caratteristiche di costruzione. Essa riguarda le specifiche di progettazione delle scale, come la resistenza, la stabilità e la sicurezza degli elementi costitutivi della scala, come i montanti, i gradini e i pioli.

Parte 2a: La Parte 2 della norma UNI EN 131 si concentra sui requisiti di prova, stabilendo le procedure per testare la resistenza, la stabilità e la durata delle scale portatili. Questi test garantiscono che le scale siano sicure per l'uso previsto, valutando la capacità di carico, la stabilità sotto carico, e la resistenza alla flessione e alla torsione.

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