Art. 106 - Attività escluse
1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: a. ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b. alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c. ai lavori svolti in mare.