Art. 132 - Relazione tecnica
1. La relazione di cui all’articolo 131 deve contenere: a. descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme; b. caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; c. indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d. calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; e. istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f. istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g. schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.