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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 135 - Marchio del fabbricante

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO II
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 135 - Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

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