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Aggiornamento: Ottobre 2026

Art. 156 – Verifiche

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO II
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
SEZIONE VIII
DEMOLIZIONI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Articolo 156 – Verifiche

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l’obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico incaricato.

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Parte 1Art. 156: rappresentazione di confronto, parte 1
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