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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 169 - Informazione, formazione e addestramento

TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 169 - Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell’allegato XXXIII, il datore di lavoro: a. fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; b. assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

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