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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 177 - Informazione e formazione

TITOLO VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 177 - Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: a. fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell’attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; b. assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

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