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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 185 - Sorveglianza sanitaria

TITOLO VIII
AGENTI FISICI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 185 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a. sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b. sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c. tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

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