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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione

TITOLO VIII
AGENTI FISICI
CAPO II
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione

1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a. adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b. individua le cause dell’esposizione eccessiva; c. modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

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