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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 200 - Definizioni

TITOLO VIII
AGENTI FISICI
CAPO III
PROTEZIONE DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 200 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per: a. vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; b. vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide; c. esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A: [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore; d. esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A: [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

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