Art. 213 - Campo di applicazione Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.