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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

TITOLO VIII
AGENTI FISICI
CAPO V
PROTEZIONE DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare: a. di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b. della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere; c. delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; d. degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e. della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f. della limitazione della durata e del livello dell’esposizione; g. della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h. delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

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