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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 247 - Definizioni

TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO III
PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 247 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008:94 a. l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536- 66-4; b. la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; c. l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536- 67-5; d. il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; e. la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; f. la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

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