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Aggiornamento: Ottobre 2026

Art. 252 – Misure igieniche

TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO III
PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
SEZIONE II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Articolo 252 – Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinchè:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione;

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Parte 1Art. 252: rappresentazione di confronto, parte 1
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