Art. 267 - Definizioni
1. Ai sensi del presente titolo s’intende per: a. agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b. microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c. coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.