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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 267 - Definizioni

TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO I
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 267 - Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo s’intende per: a. agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b. microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c. coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

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