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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO II
SANZIONI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti: a. con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2; b. con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.139,08 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2; c. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.

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