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Aggiornamento: Ottobre 2026

Art. 296 – Verifiche

TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Articolo 296 – Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’ALLEGATO XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

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Parte 1Art. 296: rappresentazione di confronto, parte 1
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