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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

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