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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 7. Comitati regionali di coordinamento

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 7. Comitati regionali di coordinamento

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

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