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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 76 - Requisiti dei DPI

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO II
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a. essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore; b. essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c. tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d. poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

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