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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 95 - Misure generali di tutela

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I
MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 95 - Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b. la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c. le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d. la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e. la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f. l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g. la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

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