Specifiche Per Processi Industriali

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attivita' con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Puo' essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.
Note alla tabella:
(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio.
La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.".
NOTE ALL'ALLEGATO
L'Allegato XLVIII specifica le disposizioni per i processi industriali relativi al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche. Le note specificano le modifiche e sostituzioni avvenute:
Modifica dell'Allegato XLVIII:
L'articolo 17 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, ha apportato delle modifiche all'Allegato XLVIII, il quale contiene specifiche per determinati processi industriali, probabilmente legate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in contesti industriali.
Sostituzione dell'Allegato XLVIII:
Successivamente, l'Allegato è stato sostituito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137. Quest'ultimo decreto riguardava misure urgenti in vari ambiti, tra cui la tutela della salute e della sicurezza durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Modifica dell'Allegato XLVIII:
L'articolo 17 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, ha apportato delle modifiche all'Allegato XLVIII, il quale contiene specifiche per determinati processi industriali, probabilmente legate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in contesti industriali.
Sostituzione dell'Allegato XLVIII:
Successivamente, l'Allegato è stato sostituito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137. Quest'ultimo decreto riguardava misure urgenti in vari ambiti, tra cui la tutela della salute e della sicurezza durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.