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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO III
SANZIONI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1;

2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito: a. con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; b. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).

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