81MY81Testo Unico sulla sicurezza sempre aggiornato
HomeArticoliArt. 159
Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO III
SANZIONI
🚀 Installazioni attive: caricamento…Lettore vocale pronto
Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da

3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.847,69 a 11.390,71 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a. con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148; b. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154; c. con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; d. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico- assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

🚀 Installazioni attive: caricamento…Lettore vocale pronto
Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.
🛒