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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 164 - Informazione e formazione

TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 164 - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché: a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva; b. i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

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