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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente Capo II Sanzioni

TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
CAPO II
SANZIONI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente Capo II Sanzioni

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a. con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 163; b. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione dell’articolo 164.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

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