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Aggiornamento: Ottobre 2026

Art. 22 – Obblighi dei progettisti

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Articolo 22 – Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

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Parte 1Art. 22: rappresentazione di confronto, parte 1
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