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Aggiornamento: Ottobre 2026

Art. 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
CAPO III
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZIONE I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

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Parte 1Art. 23: rappresentazione di confronto, parte 1
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