Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all’articolo 259, nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.119
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’INAIL copia dei documenti di cui al comma
1.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’INAIL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L’INAIL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.120