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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO III
PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all’articolo 259, nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.119

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’INAIL copia dei documenti di cui al comma

1.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’INAIL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.

4. L’INAIL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.120

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