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Aggiornamento: Ottobre 2026

Art. 284 – Sanzioni a carico del medico competente

TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO IV
SANZIONI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Articolo 284 – Sanzioni a carico del medico competente

1. Il medico competente è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell’articolo 279, comma 3.

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Parte 1Art. 284: rappresentazione di confronto, parte 1
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