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Aggiornamento: Ottobre 2026

Art. 285 – Sanzioni a carico dei lavoratori

TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO IV
SANZIONI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Articolo 285 – Sanzioni a carico dei lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 427,16 a 1.139,08 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3;

b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 142,38 a 569,53 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 1.

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Parte 1Art. 285: rappresentazione di confronto, parte 1
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