Articolo 285 – Sanzioni a carico dei lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 427,16 a 1.139,08 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3;
b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 142,38 a 569,53 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 1.
