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Aggiornamento: Ottobre 2026

Art. 286 – Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO IV
SANZIONI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Articolo 286 – Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 640,73 euro.

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Parte 1Art. 286: rappresentazione di confronto, parte 1
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