Art. 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: a. alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b. alla classificazione delle zone; c. alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione; d. ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto; e. ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili; f. al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici; g. agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia; h. all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.