Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: “documento sulla protezione contro le esplosioni”.
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare: a. che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; b. che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; c. quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XLIX; d. quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L; e. che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; f. che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1.