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Aggiornamento: Maggio 2026

Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Capo II Sanzioni

TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
CAPO II
SANZIONI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Art. 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Capo II Sanzioni

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a. con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 66; b. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; c. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti

1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,

1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

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