Art. 69 - Definizioni Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a. attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b. uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c. zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d. lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e. operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.