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Aggiornamento: Ottobre 2026

Art. 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO IV
SANZIONI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 1;

b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ALLEGATO V, parte II;

c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8, e dell'articolo 73, comma 4-bis;

d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;

e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti, 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’ALLEGATO V, parte II;

b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’ALLEGATO VI;

c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);

d) dell’articolo 80, commi 3 e 3-bis.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera

a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;

b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;

c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);

d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.

5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.067,88 a 3.844,36 euro per la violazione dell’articolo 72.

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