Art. 156 - Verifiche

Art. 156. Verifiche
1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato
L'articolo 156 del Decreto Legislativo si riferisce alla possibilità di istituire l'obbligo di verifiche per ponteggi e attrezzature utilizzate nelle costruzioni. Tale disposizione conferisce al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il potere di stabilire questi obblighi, in accordo con la Commissione consultiva permanente.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle disposizioni:
Potere ministeriale: Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ha la facoltà di imporre l'obbligo di sottoporre a verifiche specifiche i ponteggi e le attrezzature utilizzate nel settore delle costruzioni.
Determinazione delle modalità: Le modalità di esecuzione di tali verifiche e l'individuazione dell'organo tecnico incaricato della loro realizzazione sono stabilite direttamente dal Ministro.
Sintesi: L'articolo 156 attribuisce al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il potere di richiedere verifiche obbligatorie per ponteggi e attrezzature nel settore delle costruzioni, definendo le modalità operative e designando l'organo tecnico competente a svolgere tali controlli. Questo strumento normativo consente di assicurare che le attrezzature utilizzate nei cantieri rispettino gli standard di sicurezza richiesti.
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