Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA;
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
L'articolo 90 del Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce gli obblighi specifici del committente o del responsabile dei lavori per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei o mobili. Questi obblighi si applicano durante le fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e includono la designazione di figure chiave come i coordinatori per la sicurezza. L'articolo mira a garantire che i lavori siano eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza, prevenendo infortuni e rischi professionali.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio degli Obblighi:
Comma 1:
Durante la fase di progettazione dell’opera, il committente o il responsabile dei lavori deve rispettare i principi generali di tutela previsti dall’articolo 15 del D.Lgs. 81/08. In particolare, deve integrare tali principi nelle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, per pianificare in modo efficace le attività lavorative che si svolgeranno contemporaneamente o in successione. Un elemento essenziale della progettazione è la previsione realistica e coerente della durata delle varie fasi lavorative.
Comma 1-bis:
Nel contesto dei lavori pubblici, l’attuazione di quanto previsto al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle competenze assegnate al responsabile unico del procedimento (RUP) e al progettista, secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Comma 2:
Sempre in fase progettuale, il committente o il responsabile dei lavori deve considerare i documenti fondamentali indicati all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), ovvero il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera, che contiene indicazioni per la gestione della sicurezza durante l’uso futuro dell’edificio.
Comma 3:
Nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non simultanea, di più imprese esecutrici, è obbligatorio che il committente o il responsabile dei lavori (anche se coincide con l’impresa) nomini, già al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione, un coordinatore per la progettazione.
Comma 4:
Analogamente, sempre nei cantieri in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori deve nominare un coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori, assicurandosi che questo soggetto sia in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 98 del decreto.
Comma 5:
L’obbligo di nomina del coordinatore per l’esecuzione resta valido anche se i lavori sono inizialmente affidati a un’unica impresa, ma successivamente vengono coinvolte altre imprese.
Comma 6:
Il committente o il responsabile dei lavori, se è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 98, può assumere direttamente il ruolo di coordinatore sia per la progettazione sia per l’esecuzione, evitando quindi di delegare tali funzioni.
Comma 7:
I nominativi dei coordinatori designati devono essere comunicati a tutte le imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi coinvolti nel cantiere, e devono essere esposti nel cartello di cantiere in modo ben visibile.
Comma 8:
Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento i coordinatori designati ai sensi dei commi 3 e 4, e può svolgere personalmente tali funzioni se in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 98.
Comma 9a:
Il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, come stabilito dall’allegato XVII. Se il cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno e non presenta rischi particolari (come elencati nell’allegato XI), tale verifica può essere soddisfatta tramite la presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il DURC (documento unico di regolarità contributiva) e un’autocertificazione relativa al possesso dei restanti requisiti.
Comma 9b:
Le imprese esecutrici devono fornire una dichiarazione sull’organico medio annuo, suddiviso per qualifica, accompagnata dagli estremi delle denunce obbligatorie presentate a INPS, INAIL e alle casse edili. Devono inoltre dichiarare quale contratto collettivo nazionale applicano ai lavoratori. Anche in questo caso, per cantieri di entità limitata e senza rischi particolari, può essere sufficiente la presentazione del DURC e un’autocertificazione sul contratto collettivo, salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10.
Comma 9b-bis:
Il committente deve verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/08. Se non soggetti a tale obbligo, devono essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA. Questa verifica vale anche in caso di subappalto.
Comma 9c:
Prima dell’inizio dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere all’amministrazione concedente: la notifica preliminare prevista dall’articolo 99, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché una dichiarazione che attesti l’avvenuta verifica della documentazione prevista dalle lettere a), b) e b-bis del presente comma.
Comma 10:
In caso di assenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), del fascicolo dell’opera, della notifica preliminare o del DURC, l’efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire o DIA) è sospesa. L’organo di vigilanza ha l’obbligo di segnalare tale inadempienza all’amministrazione concedente.
Comma 11:
L’obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione non si applica ai lavori privati che non richiedono il permesso di costruire secondo la normativa vigente, e che hanno un importo inferiore a 100.000 euro. In tali casi, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono assunte dal coordinatore per l’esecuzione.
Sintesi: L'articolo 90 impone al committente o al responsabile dei lavori una serie di obblighi fondamentali per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, con particolare attenzione alla designazione di figure competenti per la gestione della sicurezza e alla verifica dell'idoneità delle imprese esecutrici. Questi obblighi mirano a garantire che i lavori siano svolti in conformità con le norme di sicurezza, riducendo i rischi di incidenti sul lavoro.
Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)

Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.
Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:
Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.
Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.
Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.
Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.
Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.
Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.
Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.
Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.
Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.
Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.
Capo III: Sanzioni
Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.
INDICE DEGLI ARTICOLI
Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88 - Campo di applicazione
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 95 - Misure generali di tutela
Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art. 99 - Notifica preliminare
Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 101 - Obblighi di trasmissione
Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I Campo di applicazione
Sezione II Disposizioni di carattere generale
Art. 108 - Viabilità nei cantieri
Art. 109 - Recinzione del cantiere
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali
Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III Scavi e fondazioni
Art. 118 - Splateamento e sbancamento
Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Art. 125 - Disposizione dei montanti
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Art. 130 - Andatoie e passerelle
Sezione V Ponteggi fissi
Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
Art. 135 - Marchio del fabbricante
Art. 136 - Montaggio e smontaggio
Art. 137 - Manutenzione e revisione
Sezione VI Ponteggi movibili
Art. 139 - Ponti su cavalletti
Art. 140 - Ponti su ruote a torre
Sezione VII Costruzioni edilizie
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Art. 143 - Posa delle armature e delle centine
Art. 144 - Resistenza delle armature
Art. 145 - Disarmo delle armature
Art. 146 - Difesa delle aperture
Sezione VIII Demolizioni
Art. 150 - Rafforzamento delle strutture
Art. 151 - Ordine delle demolizioni
Art. 152 - Misure di sicurezza
Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento
Capo III Sanzioni
Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
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