Art. 234 - Definizioni
Art. 234. Definizioni
Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;
b) agente mutageno:
una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.
b-bis) sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII;
b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media nell’aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.
c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;
c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.
L'articolo 234 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le definizioni fondamentali necessarie per l'applicazione delle norme riguardanti la protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni. Queste definizioni sono cruciali per l'interpretazione delle disposizioni successive che regolano la gestione e la prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione a tali agenti.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Questa parte del Decreto Legislativo n. 81/2008 definisce in modo dettagliato i concetti di agente cancerogeno, mutageno e sostanza tossica per la riproduzione, nonché i criteri di classificazione per queste sostanze in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, introduce i concetti di valore limite, valore limite biologico e sorveglianza sanitaria, elementi essenziali per la tutela dei lavoratori esposti a queste sostanze pericolose.
Dettaglio delle disposizioni
Agente cancerogeno (comma a)
Un agente cancerogeno è:
Una sostanza o miscela classificata come cancerogena di categoria 1A o 1B secondo i criteri dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Le categorie 1A e 1B indicano sostanze con forte evidenza di cancerogenicità per l’uomo (1A) o con evidenza limitata, ma significativa (1B).
Un agente menzionato nell’allegato XLII del decreto, che include specifiche sostanze o miscele liberate nel corso di determinati processi produttivi.
Agente mutageno (comma b)
Un agente mutageno è una sostanza o miscela che soddisfa i criteri di classificazione come mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B, sempre secondo l’allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali sostanze sono capaci di alterare il materiale genetico (DNA), con un rischio potenziale di trasmissione delle mutazioni alle generazioni future.
Sostanza tossica per la riproduzione (commi b-bis, b-ter e b-quater)
Sostanza tossica per la riproduzione: Una sostanza o miscela che rientra nella classificazione di categoria 1A o 1B (come tossica per la riproduzione) secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008. Queste sostanze possono danneggiare la funzione riproduttiva o lo sviluppo embrio-fetale.
Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: Una sostanza per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per i lavoratori. Questa tipologia di sostanza è identificata nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII del decreto.
Sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: Una sostanza per la quale esiste un livello di esposizione sicuro, al di sotto del quale non vi sono rischi per i lavoratori. Anch'essa è indicata nell'allegato XLIII.
Valore limite (comma c)
Il valore limite rappresenta il limite massimo della concentrazione media di un agente cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione nell'aria di una zona di respirazione del lavoratore, misurato su un periodo di riferimento specificato nell’allegato XLIII. Questo parametro è fondamentale per stabilire la sicurezza nell'ambiente di lavoro.
Valore limite biologico (comma c-bis)
Il valore limite biologico è il limite della concentrazione dell'agente (o di un suo metabolita o indicatore di effetto) misurato in un mezzo biologico adeguato (ad esempio sangue, urine), utile per valutare l’esposizione e i potenziali rischi associati alla sostanza.
Sorveglianza sanitaria (comma c-ter)
La sorveglianza sanitaria è la valutazione dello stato di salute di un lavoratore, effettuata in base alla sua esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. Questa sorveglianza serve a monitorare l’effetto dell’esposizione su ciascun lavoratore e a identificare eventuali problemi di salute correlati all’esposizione.
Sintesi
L'articolo fornisce una definizione dettagliata di:
Agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione, conformi ai criteri di classificazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Introduce i concetti di valore limite e valore limite biologico, fondamentali per la regolamentazione della sicurezza sul lavoro.
Specifica la funzione della sorveglianza sanitaria per valutare l'impatto sulla salute dei lavoratori esposti a queste sostanze pericolose.
Articolo di legge modificato dall'Art. 9. del D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 135
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.