Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

29 Agosto 2024

Art. 251. Misure di prevenzione e protezione

1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:



a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254;
c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

L'articolo 251 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le misure di prevenzione e protezione necessarie per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto o a materiali contenenti amianto. Queste misure sono cruciali per garantire che la concentrazione di amianto nell'aria sia mantenuta al di sotto del valore limite fissato e per proteggere la salute dei lavoratori coinvolti in tali attività.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio delle Disposizioni:

Riduzione della Concentrazione di Polvere di Amianto:

La concentrazione nell’aria della polvere di amianto deve essere ridotta al minimo possibile, assicurandosi che rimanga sempre al di sotto del valore limite stabilito nell'articolo 254. Questo risultato deve essere ottenuto attraverso una serie di misure specifiche.

Limitazione del Numero di Lavoratori Esposti:

Il numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere di amianto deve essere ridotto al minimo necessario per lo svolgimento delle attività.

Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

I lavoratori esposti devono sempre indossare DPI delle vie respiratorie con un fattore di protezione adeguato alla concentrazione di amianto presente nell’aria. La protezione deve garantire che la concentrazione di amianto nell'aria filtrata sia almeno dieci volte inferiore al valore limite fissato.

Pianificazione di Periodi di Riposo:

L'uso dei DPI deve essere intervallato da adeguati periodi di riposo, necessari a recuperare dall'impegno fisico richiesto dal lavoro. Prima di accedere alle aree di riposo, i lavoratori devono sottoporsi a un’idonea decontaminazione, secondo quanto previsto all’articolo 256, comma 4, lettera d).

Progettazione dei Processi Lavorativi:

I processi lavorativi devono essere progettati per evitare la produzione di polvere di amianto. Se ciò non è possibile, devono essere adottate misure per evitare l’emissione della polvere nell'aria.

Pulizia e Manutenzione:

I locali e le attrezzature utilizzati per il trattamento dell’amianto devono essere regolarmente puliti e sottoposti a manutenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori e l’efficienza delle misure di contenimento.

Stoccaggio e Trasporto dell'Amianto:

L'amianto e i materiali contenenti amianto devono essere stoccati e trasportati in imballaggi chiusi, appositamente progettati per prevenire la fuoriuscita di polvere.

Gestione dei Rifiuti Contenenti Amianto:

I rifiuti contenenti amianto devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il prima possibile. Devono essere conservati in imballaggi chiusi, etichettati chiaramente per indicare che contengono amianto, e successivamente trattati in conformità con la normativa sui rifiuti pericolosi.

Sintesi:

L'articolo 251 del D.Lgs. 81/2008 delinea le misure di prevenzione e protezione obbligatorie per le attività che comportano l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. Tali misure includono la riduzione al minimo dell'esposizione, l'uso obbligatorio di DPI adeguati, la progettazione di processi lavorativi per evitare la produzione di polvere, e la gestione sicura dello stoccaggio, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Queste misure sono fondamentali per garantire la sicurezza dei lavoratori e mantenere l'esposizione al di sotto del limite stabilito.

indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)

Capo I Protezione da agenti chimici

Art. 221 - Campo di applicazione

Art. 222 - Definizioni

Art. 223 - Valutazione dei rischi

Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Art. 228 - Divieti

Art. 229 - Sorveglianza sanitaria

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Art. 232 - Adeguamenti normativi


Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I Disposizioni generali

Art. 233 - Campo di applicazione

Art. 234 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235 - Sostituzione e riduzione

Art. 236 - Valutazione del rischio

Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

Art. 238 - Misure tecniche

Art. 239 - Informazione e formazione

Art. 240 - Esposizione non prevedibile

Art. 241 - Operazioni lavorative particolari

Sezione III Sorveglianza sanitaria

Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 244 - Registrazione dei tumori

Art. 245 - Adeguamenti normativi

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I Disposizioni generali

Art. 246 - Campo di applicazione

Art. 247 - Definizioni

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto

Art. 249 - Valutazione del rischio

Art. 250 - Notifica

Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione

Art. 252 - Misure igieniche

Art. 253 - Controllo dell'esposizione

Art. 254 - Valore limite

Art. 255 - Operazioni lavorative particolari

Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Art. 257 - Informazione dei lavoratori

Art. 258 - Formazione dei lavoratori

Art. 259 - Sorveglianza sanitaria

Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Art. 261 - Mesoteliomi

Capo IV Sanzioni


Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263 - Sanzioni per il preposto

Art. 264 - Sanzioni per il medico competente

Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori

Capo I: Protezione da Agenti Chimici

Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.

Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni

Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.

Sezione III: Sorveglianza Sanitaria

Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto

Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.

Sezione I: Disposizioni Generali

Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.

Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro

Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Capo IV: Sanzioni

Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.

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