Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 251. Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254;
c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
L'articolo 251 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le misure di prevenzione e protezione necessarie per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto o a materiali contenenti amianto. Queste misure sono cruciali per garantire che la concentrazione di amianto nell'aria sia mantenuta al di sotto del valore limite fissato e per proteggere la salute dei lavoratori coinvolti in tali attività.Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettaglio delle Disposizioni:
Riduzione della Concentrazione di Polvere di Amianto:
La concentrazione nell’aria della polvere di amianto deve essere ridotta al minimo possibile, assicurandosi che rimanga sempre al di sotto del valore limite stabilito nell'articolo 254. Questo risultato deve essere ottenuto attraverso una serie di misure specifiche.
Limitazione del Numero di Lavoratori Esposti:
Il numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere di amianto deve essere ridotto al minimo necessario per lo svolgimento delle attività.
Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
I lavoratori esposti devono sempre indossare DPI delle vie respiratorie con un fattore di protezione adeguato alla concentrazione di amianto presente nell’aria. La protezione deve garantire che la concentrazione di amianto nell'aria filtrata sia almeno dieci volte inferiore al valore limite fissato.
Pianificazione di Periodi di Riposo:
L'uso dei DPI deve essere intervallato da adeguati periodi di riposo, necessari a recuperare dall'impegno fisico richiesto dal lavoro. Prima di accedere alle aree di riposo, i lavoratori devono sottoporsi a un’idonea decontaminazione, secondo quanto previsto all’articolo 256, comma 4, lettera d).
Progettazione dei Processi Lavorativi:
I processi lavorativi devono essere progettati per evitare la produzione di polvere di amianto. Se ciò non è possibile, devono essere adottate misure per evitare l’emissione della polvere nell'aria.
Pulizia e Manutenzione:
I locali e le attrezzature utilizzati per il trattamento dell’amianto devono essere regolarmente puliti e sottoposti a manutenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori e l’efficienza delle misure di contenimento.
Stoccaggio e Trasporto dell'Amianto:
L'amianto e i materiali contenenti amianto devono essere stoccati e trasportati in imballaggi chiusi, appositamente progettati per prevenire la fuoriuscita di polvere.
Gestione dei Rifiuti Contenenti Amianto:
I rifiuti contenenti amianto devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il prima possibile. Devono essere conservati in imballaggi chiusi, etichettati chiaramente per indicare che contengono amianto, e successivamente trattati in conformità con la normativa sui rifiuti pericolosi.
Sintesi:
L'articolo 251 del D.Lgs. 81/2008 delinea le misure di prevenzione e protezione obbligatorie per le attività che comportano l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. Tali misure includono la riduzione al minimo dell'esposizione, l'uso obbligatorio di DPI adeguati, la progettazione di processi lavorativi per evitare la produzione di polvere, e la gestione sicura dello stoccaggio, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Queste misure sono fondamentali per garantire la sicurezza dei lavoratori e mantenere l'esposizione al di sotto del limite stabilito.
indice Titolo IX Sostanze pericolose (Art. 221-265)
Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 221 - Campo di applicazione
Art. 223 - Valutazione dei rischi
Art. 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Art. 229 - Sorveglianza sanitaria
Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 232 - Adeguamenti normativi
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I Disposizioni generali
Art. 233 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 235 - Sostituzione e riduzione
Art. 236 - Valutazione del rischio
Art. 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 239 - Informazione e formazione
Art. 240 - Esposizione non prevedibile
Art. 241 - Operazioni lavorative particolari
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 244 - Registrazione dei tumori
Art. 245 - Adeguamenti normativi
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I Disposizioni generali
Art. 246 - Campo di applicazione
Sezione II Obblighi del datore di lavoro
Art. 248 - Individuazione della presenza di amianto
Art. 249 - Valutazione del rischio
Art. 251 - Misure di prevenzione e protezione
Art. 253 - Controllo dell'esposizione
Art. 255 - Operazioni lavorative particolari
Art. 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 257 - Informazione dei lavoratori
Art. 258 - Formazione dei lavoratori
Art. 259 - Sorveglianza sanitaria
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Capo IV Sanzioni
Art. 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 263 - Sanzioni per il preposto
Art. 264 - Sanzioni per il medico competente
Art. 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Art. 265 - Sanzioni per i lavoratori
Capo I: Protezione da Agenti Chimici
Questo capo stabilisce le misure di sicurezza per proteggere i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose presenti nei luoghi di lavoro. Le norme includono l'obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi, adottare misure preventive e protettive e garantire la formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli associati a tali agenti.
Capo II: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Questo capo è diviso in tre sezioni che regolano la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce i criteri generali per la gestione del rischio derivante dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene, inclusa la necessità di sostituire queste sostanze con alternative meno pericolose ove possibile.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro deve valutare i rischi, limitare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure tecniche e organizzative specifiche, e garantire che le operazioni lavorative siano sicure. Include anche l'obbligo di tenere registri di esposizione e cartelle sanitarie.
Sezione III: Sorveglianza Sanitaria
Regola la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, richiedendo visite mediche periodiche e monitoraggio continuo della salute per prevenire malattie correlate all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
Capo III: Protezione dai Rischi Connessi all'Esposizione all'Amianto
Questo capo disciplina le misure specifiche per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto.
Sezione I: Disposizioni Generali
Stabilisce il campo di applicazione delle norme relative all'amianto, definendo le attività soggette a regolamentazione e i requisiti generali di sicurezza.
Sezione II: Obblighi del Datore di Lavoro
Dettaglia gli obblighi specifici del datore di lavoro in relazione alla gestione dell'amianto, inclusa la valutazione del rischio, la notifica all'autorità competente, l'adozione di misure di prevenzione e protezione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Capo IV: Sanzioni
Questo capo definisce le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del Titolo IX.
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