Art. 84 - Protezioni dai fulmini

22 Agosto 2024
TESTO UNICO SICUREZZA 81/2008 AGGIORNATO

Art. 84. Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.

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TESTO UNICO SICUREZZA 81/2008 AGGIORNATO

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