Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

Art. 73-bis. Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione
agli esami, le modalita' di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto e', altresi', determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in
base alla normativa vigente.
3. Fino all'emanazione del predetto decreto, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi' come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.
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