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Aggiornamento: Ottobre 2026

Art. 57 – Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
SEZIONE I
SANZIONI
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Disclaimer legale. Il contenuto è fornito come supporto informativo e di consultazione. Non sostituisce la pubblicazione ufficiale, il parere di un professionista abilitato o la verifica normativa applicabile al caso concreto. Prima di assumere decisioni operative o legali è necessario controllare il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti vigenti.

Articolo 57 – Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 14.238,38 a 56.953,56 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

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Parte 1Art. 57: rappresentazione di confronto, parte 1
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