Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competenteSezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
L'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i titoli e i requisiti necessari per svolgere le funzioni di medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Titoli e Requisiti per il Medico Competente
Per essere qualificati come medico competente, è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
Specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
Docenza in discipline correlate come medicina del lavoro, medicina preventiva, tossicologia industriale, igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro, o clinica del lavoro.
Autorizzazione ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 277/1991.
Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Esperienza specifica di almeno quattro anni come medico nel settore del lavoro per i sanitari delle Forze armate, Polizia di Stato, Guardia di finanza, e Arma dei carabinieri.
2. Percorsi Formativi per Medici con Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
I medici in possesso di una specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale devono frequentare percorsi formativi universitari specifici, definiti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, in concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Coloro che già svolgono o hanno svolto attività di medico competente per almeno un anno nei tre anni precedenti l'entrata in vigore del decreto, sono abilitati a continuare tali funzioni, previa attestazione dell'attività svolta.
3. Educazione Continua in Medicina (ECM)
Per mantenere l'abilitazione, i medici competenti devono partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). I crediti formativi devono essere ottenuti per almeno il 70% nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". Questo requisito si applica a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008.
4. Iscrizione nell'Elenco dei Medici Competenti
I medici che soddisfano i requisiti e i titoli previsti dall'articolo sono iscritti in un elenco nazionale dei medici competenti, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Elenco Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008
In base al D.M. 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n. 146 del 26 giugno 2009), l'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute, al quale i sanitari, che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione compilata in maniera leggibile, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall'articolo 38 del sopra richiamato decreto legislativo. Gli stessi sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni, comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.
Il Ministero della salute provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco ed effettua verifiche con cadenza annuale, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'esito negativo della verifica comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco. Per chiarimenti o informazioni in merito alle autocertificazioni scrivere all'indirizzo di posta certificata: "medicicompetenti@postacert.sanita.it". L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente.
Come fare
Per consultare l'elenco nazionale dei medici competenti è possibile effettuare la ricerca in base ad una delle seguenti opzioni:
senza impostare alcun parametro di ricerca selezionando il pulsante 'Cerca Medici'
selezionando il tipo modello art 38 o art 38 d-bis o entrambi selezionando la Regione
L'elenco dei medici competenti, totale o parziale in base ai parametri impostati, è riportato nel file excel.
E' possibile effettuare, inoltre, impostando Cognome e Nome, una ricerca puntuale il cui risultato è visualizzato nella pagina web (per tale ricerca puntuale è obbligatorio il cognome).
La Sezione V del Decreto Legislativo si occupa della "Sorveglianza Sanitaria" nei luoghi di lavoro, delineando le procedure, le responsabilità e gli obblighi relativi alla tutela della salute dei lavoratori attraverso controlli medici e altre misure preventive.
Definizione e Scopo della Sorveglianza Sanitaria:
La sorveglianza sanitaria è una serie di atti medici, effettuati dal medico competente, mirati a prevenire rischi lavorativi che potrebbero compromettere la salute dei lavoratori. Viene attuata nei casi previsti dalla legge e qualora il lavoratore la richieda, se ritenuta correlata ai rischi professionali.
Tipologia di Visite Mediche:
Le visite mediche previste includono:
Visita medica preventiva: volta a verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica.
Visita medica periodica: finalizzata a monitorare lo stato di salute dei lavoratori e confermare l'idoneità alla mansione.
Visita medica su richiesta del lavoratore: se correlata ai rischi professionali.
Visita medica in occasione di cambio di mansione: per verificare l'idoneità alla nuova mansione.
Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: nei casi previsti dalla legge.
Visita medica preassuntiva: facoltativa e preventiva all'assunzione.
Visita medica precedente alla ripresa del lavoro: per assenze superiori a 60 giorni consecutivi per motivi di salute.
Modalità di Esecuzione e Contenuti:
Le visite mediche devono essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro e possono includere esami clinici, biologici e diagnostici specifici, stabiliti dal medico competente in base alla valutazione dei rischi. La periodicità delle visite è generalmente annuale, salvo diversa indicazione del medico competente.
Cartella Sanitaria e Giudizio di Idoneità:
Gli esiti delle visite sono registrati nella cartella sanitaria e di rischio, che viene custodita dal datore di lavoro o dal medico competente. Il medico esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica che può essere:
Idoneità: piena capacità di svolgere la mansione.
Idoneità parziale: con prescrizioni o limitazioni.
Inidoneità temporanea: con indicazione dei limiti temporali.
Inidoneità permanente: incapacità definitiva di svolgere la mansione.
Ricorso contro il Giudizio del Medico Competente:
I lavoratori possono ricorrere contro il giudizio del medico competente entro 30 giorni dalla comunicazione, presentando il ricorso all'organo di vigilanza territoriale, che può confermare, modificare o revocare il giudizio.
Obblighi del Datore di Lavoro:
Il datore di lavoro deve garantire che il medico competente possa svolgere i suoi compiti con la necessaria autonomia, e che tutte le condizioni per un'adeguata sorveglianza sanitaria siano rispettate. In caso di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica, il datore deve attuare le misure indicate dal medico competente, come il trasferimento a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori con mantenimento del trattamento economico.
Conclusione
La Sezione V fornisce un quadro normativo dettagliato per la gestione della sorveglianza sanitaria, obbligando il datore di lavoro a garantire che i lavoratori siano sottoposti a controlli medici adeguati e periodici, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute legati all’attività lavorativa. La normativa impone un sistema strutturato di monitoraggio e valutazione, assicurando che le condizioni di salute dei lavoratori siano costantemente verificate e tutelate.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Disclaimer
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